Gara del 25/ 2/2024 DON CESARE DELOGU – SUPRAMONTE
Il Giudice Sportivo,
Letto il referto arbitrale; considerato che l’arbitro al 40º minuto del secondo tempo a seguito di un goal su un calcio da punizione da parte del Supramonte, veniva raggiunto da un giocatore della Don Cesare Delogu che teneva un comportamento minaccioso e irriguardoso nei suoi confronti. A poca distanza dall’arbitro si accendeva una mischia fra i tesserati di ambo le squadre che si scambiavano spinte, e tentavano di colpirsi con calci e pugni; in seguito si aggiungevano anche degli estranei, comunque riconducibili alla Don Cesare Delogu, che avrebbero dovuto garantire la guardiania del cancello di
ingresso al campo di gioco, mantenendolo chiuso. L’arbitro a questo punto invitava i capitani delle due squadre a riportare l’ordine in campo al fine di portare a termine la gara, ma la rissa continuava a perpetuarsi in modo disordinato in varie parti del campo, tant’è l’arbitro non poteva far altro che decretare la fine anticipata della gara al 43º del secondo tempo; ritenuto che la responsabilità della sospensione forzata e definitiva della partita, da quanto emerge dagli atti ufficiali, sia da ascrivere alla responsabilità delle due società;
DELIBERA
-di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara per 3-0 ad ambo le società, Don Cesare Delogu e Supramonte, in quanto responsabili della mancata regolare conclusione della gara;
-di irrogare l’ammenda di euro 200,00 ad ambo le società, Don Cesare Delogu e Supramonte, per la responsabilità oggettiva in ordine alla condotta dei tesserati in campo, non individualmente identificati dall’arbitro in occasione della rissa verificatasi in campo.